ACQUISTO DI UN ARMA COMUNE DA SPARO

La prima cosa che una persona che vuole acquistare un’arma deve possedere è l’autorizzazione rilasciata della Polizia (art.35, comma 3, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Le autorizzazioni rilasciate dalla Polizia possono essere:
Occasionali
Utilizzabili una sola volta anche per l’acquisto di diverse armi. Il nullaosta rilasciato dalla Polizia è un’autorizzazione occasionale.
Permanenti
Le licenze di porto d’armi, invece, sono considerate autorizzazioni permanenti, naturalmente, nel periodo di validità.

NULLAOSTA

Il nullaosta è un’autorizzazione che si rilascia a chi vuole acquistare un’arma senza essere in possesso del porto d’armi, va richiesto alla Polizia o ai Carabinieri che operano sul territorio di residenza dell’interessato. Per ottenere il nullaosta bisogna aver compiuto 18 anni e non deve essere stato obiettore di coscienza. Nella domanda va specificato obbligatoriamente il motivo dell’acquisto. Alla domanda va allegato un certificato medico e la firma del richiedente deve essere autenticata. Una volta ottenuto il documento si può acquistare l’arma. Può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale ed ha una validità di 30 giorni è possibile, comunque, rinnovarlo. All’atto dell’acquisto il venditore ritira il nullaosta.

LICENZE DI PORTO D’ARMI

Le licenze di porto d’armi sono di 4 tipi:
§ Licenza di porto di pistola o revolver per difesa personale;
§ Licenza di porto di fucile per difesa personale;
§ Licenza di porto di fucile per uso caccia;
§ Licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo.

LICENZA DI PORTO DI PISTOLA O RIVOLTELLA PER USO PERSONALE

Questo documento viene rilasciato dal Prefetto. È necessario compilare una domanda (scaricabile dai siti di Polizia di Stato www.poliziadistato.it e Carabinieriwww.carabinieri.it) nella quale si devono indicare i motivi per i quali si desidera andare armati. Il richiedente deve aver compiuto i 18 anni e non deve essere stato obiettore di coscienza. Alla domanda vanno allegate alcune foto, un certificato medico ed il congedo militare. In mancanza del congedo si deve allegare un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi che deve essere rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
La licenza ha una validità di 5 anni ma ogni anno deve essere rinnovata con richiesta che specifichi di nuovo i motivi per i quali si desidera andare armati. Le tassa di concessione governativa è da pagare ogni anno, attualmente corrisponde a €115,00. Con questa licenza si possono portare fino a tre armi corte. Non è possibile portare un’arma sportiva per difesa.
Ci sono comunque dei divieti di porto dell’arma da difesa. Non si può portare, ad esempio, nelle riunioni pubbliche, nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, negli stadi ecc ecc.
Con il porto d’arma per difesa personale si possono trasportare tutte le armi comuni da sparo sia lunghe che corte. Tale possibilità è stata garantita dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 559/c3159-10100 del 14 febbraio 1998.
La licenza rilasciata alle guardie giurate è uguale a quella rilasciata a privati cittadini. L’unica differenza è l’importo della tassa di concessione governativa e l’iscrizione obbligatoria presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE

Il porto di fucile per difesa persole è stato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n.311, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto 2001. Lo stesso modifica l’articolo 61 del regolamento di esecuzione del Tulps con l’aggiunta del seguente comma: “Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell’effettivo bisogno di portare l’arma”.

LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA

Questo documento è rilasciato dal Questore. Per averlo è necessario recarsi presso un commissariato di Polizia di Stato o presso la Questura. Anche per questa licenza è necessario compilare un modulo, avere 18 anni compiuti e non essere stato obiettore di coscienza. Bisogna allegare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico ed il concedo militare, in mancanza di quest’ultimo bisogna allegare un certificato di abilitazione all’uso delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale. Le tasse di concessione governativa relative a questa licenza sono di € 173,16 da pagare annualmente. Vale per 6 anni senza necessità di rinnovo annuale. Con questo documento è possibile portare solo armi per uso caccia. Con questa licenza si possono trasportare tutte le armi comuni da sparo sia lunghe che corte.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER LO SPORT DEL TIRO A VOLO

Per ottenere questo documento bisogna farne richiesta al Questore ed è necessaria la stessa documentazione e le stesse condizioni necessarie per il rilascio delle altre licenze. A differenza delle altre la licenza per porto di fucile per lo sport del tiro a volo non paga tassa di concessione governativa. Ha una validità di 6 anni e non è necessario il rinnovo annuale.
Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate per il tiro a volo durante l’attività sportiva. Il regolamento sportivo di questa disciplina permette solo l’uso di fucili con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12.
Anche con questo documento è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo sia lunghe che corte.

ACQUISTO DI MUNIZIONI E DELLE POLVERI DI LANCIO

Per l’acquisto delle munizioni e della polvere di lancio, utilizzata da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica in casa le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l’acquisto delle armi comuni da sparo: il nullaosta o il porto d’armi.

ACQUISTO DI ARMI ARIA O A GAS COMPRESSI, SIA LUNGHE CHE CORTE, I CUI PROIETTILI EROGHINO UN’ENERGIA CINETICA NON SUPERIORE A 7,5 Joule E DELLE REPLICHE A COLPO SINGOLO DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA DI MODELLI ANTERIORI AL 1890

Ai sensi della legge n.526/1999 e del relativo regolamento, queste armi possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata qualora il comodato sia di durata non superiore a 48 ore.

ACQUISTO DI BOSSOLI, INNESCHI, PALLE
Per questi altri elementi della cartuccia, che sono di libera vendita, non è necessario alcun titolo per procedere al loro acquisto.
LA DENUNCIA

Per possedere legalmente un’arma è necessario, ai sensi dell’art. 38 del TULPS), effettuare una denuncia della stessa arma. Bisogna, cioè, notificare all’autorità l’avvenuta acquisizione e il luogo dove l’arma è custodita.
La denuncia è permanente, non è necessario rinnovarla e non è soggetta al pagamento di tributi. La stessa va presentata in duplice copia utilizzando l’apposito modulo reperibile nelle tabaccherie e nelle cartolerie o sui siti delle Forze dell’Ordine (www.poliziadistato.it o www.carabinieri.it). Alla denuncia va allegata, naturalmente, la dichiarazione di vendita.
Le armi ad aria compressa i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 Joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non rientrano più nella categoria “armi comuni da sparo” e pertanto sono detenibili, senza obbligo di denuncia, in numero illimitato.

LA LICENZA DI COLLEZIONE

Se si intende possedere armi in numero superiore ai limiti che la legge prevede con la sola denuncia (art.10 Legge n.110/1975), bisogna ottenere il rilascio della licenza di collezione per armi comuni da sparo.
Questo tipo di licenza va richiesta se si vogliono detenere più di sei armi classificate ad uso sportivo e più di tre “altre armi comuni da sparo”. La licenza di collezione non è necessaria per le armi ad uso caccia che sono detenibili in numero illimitato. Per le armi antiche esiste un’apposita licenza di collezione.
La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione di un solo esemplare per ogni tipo di arma iscritta al Catalogo Nazionale. È una licenza permanente, non deve essere rinnovata e non soggetta a nessun tipo di tassa. Generalmente l’Autorità impone al titolare di licenza di collezione obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadi blindati e altro).
È proibito detenere le munizioni delle armi in collezione e, anche se la legge non lo vieta espressamente, per prassi si ritiene che le armi detenute in collezione non possono essere utilizzate.

www.poliziadistato.it

CUSTODIA DELLE ARMI

L’art.20 della legge n.110/1975 dice che “la custodia delle armi (…) e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.
La legge non pone delle condizioni per la custodia delle armi però pone l’obbligo della massima diligenza. Un’arma custodita in casa, in un posto non accessibile ai minori o alle persone ritenute capaci di abusarne, risponde ai requisiti previsti dalla legge.
C’è differenza però con i titolari di licenza di collezione che hanno l’obbligo generale della diligente custodia ma anche l’obbligo di adottare determinate precauzioni che sarà la stessa autorità di P.S. a stabilire.

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