CONFRONTO TRA ESPERTI FORENSI

In questi ultimi anni ho sentito nelle udienze durante i confronti tecnici tra il consulente di parte e i consulenti del P.M. o i periti del Tribunale, frasi come: “ Se Lei contesta la nostra conclusione, perché non l’ha eseguito l’analisi, la ricerca e l’esame presentando anche una documentazione illustrativa ”
No non funziona così il confronto tra esperti. Infatti è compito del consulente del P.M. o del perito fornire in termini esatti, chiari e al disopra di tutto o meglio al di sopra di ogni ragionevole dubbio, tutte le prove di convinzione e di supporto alla formulazione della incriminazione o della condanna o della assoluzione.
Il consulente della difesa ha il DIRITTO-DOVERE di valutare, biasimare e criticare tutte le volte che il tecnico d’Ufficio non documenta in modo sufficientemente chiaro ed principalmente inequivocabile gli estremi e i passaggi che hanno giustificato al tecnico la diagnosi dell’accusa.
Quindi il tecnico che è chiamato dall’Ufficio, ha una funzione totalmente diversa dal consulente di parte. Non si possono nascondere errori, approssimazioni, ignoranza tecnica, sconoscenza dei protocolli o delle linee guida dietro un paravento dietro una frase insufficiente. Il confronto scientifico, la trasparenza dei dati e delle ricerche tecniche, sono i momenti fondamentali del contraddittorio.
Le norme che regolano, invece, alle operazioni tecniche compiute dal CT d’Ufficio o dal perito incaricato, sono chiare e semplici. Giova evidenziare che, alla luce del combinato disposto di cui all’art. 360 c.p.p. in relazione ai numeri 114 e 117 regolamento di attuazione, le persone sottoposte ad indagine, quella offesa del reato ed i difensori, devono essere avvisati senza ritardo con notifica dell’atto, ed hanno facoltà di assistere alle operazioni tecniche compiute dal CT d’Ufficio o dal perito incaricato (a tal proposito valgono anche le prescrizioni di cui agli art. 226 e segg. del c.p.p., nonché quelle del 508 del c.p.p.). Ne consegue che l’accertamento tecnico svolto dal Consulente del Pubblico Ministero in sede di indagine e senza le accortezze del contraddittorio di cui all’art. 360 c.p.p. non è in alcun modo utilizzabile al fine di prova.

Sandro Lopez

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