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Nella mia qualità di esperto balistico e presidente della Associazione Nazionale Esperti Balistici (ANEB),da alcuni anni e dopo alcuni eventi, che in forma sintetica troverete esposti in questa nota, i media mi pongono una legittima domanda, da non sottovalutare: “come si costruisce, come si forma un fondamento scientifico in una disciplina forense?” Già di per se la disamina è istruttiva perché mette a nudo, effettivamente, una serie di incongruenze tecniche che accompagnano le indagini degli esperti nelle varie discipline forensi, siano essi professionisti siano FF.OO. come il Racis e la Polizia scientifica. Non abbiamo, per esempio, mai ritenuto di sottoporci ad un esame critico al fine di accertare, con assoluta serenità, se le risposte “scientifiche” enunciate nelle aule di giustizia, siano effettivamente il risultato finale di una ricerca scientifica o espressioni corposamente piene di errori formali, sostanziali oltre che procedurali e scientifici.
La prova sulla scena del crimine racconta sempre una storia. Gli esperti interpretano quella storia, ciò che vedono in laboratorio e ciò che dicono in Tribunale può determinare il destino di un imputato.
Il PARADOSSO, poi, a cui oggi nel 2007 stiamo assistendo, è quello di vedere, stranamente, imputati trincerarsi dietro la loro assoluta estraneità all’evento contestatogli, benché testimoni oculari e correi dicano il contrario. L’imputato attua una difesa di attesa dei risultati dei rilievi di polizia scientifica, sicuro che gli stessi, evidentemente, non riescano a fornire quegli elementi accusatori che la moderna letteratura al riguardo, ritiene di pretendere. Anche queste interpretazioni che il cittadino nel suo immaginario estrapola dalle fiction televisive, tipo RIS, originano una falsa scienza. Oggi, grazie ad alcune nuove attrezzature, è si possibile eseguire un rilievo con più precisione, analizzare una traccia al micron, ma certamente non sono e non possono essere le sole prove di accusa. E’ tanto vero questa osservazione che uno dovrebbe chiedersi: in caso di assenza di tracce, il caso è chiuso sin dall’inizio? No! ci stiamo tutti sbagliando, il sopralluogo che noi eseguiamo è uno delle componenti, forse tra le più importanti e necessarie, ma non è certamente la sola. Guai se fosse così. Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare -come sta facendo credere la serie delle fiction da un anno a questa parte - l’intelligenza degli agenti, dei marescialli e degli ispettori che grazie alla loro tenacia e saggezza, spesso sono quelli che possono mettere la parola fine su un caso.
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Inserito da ida il Gio, 2007-11-15 15:00


“Shanghai China Mod. 62” oltre ad alcuni idiomi, queste sono le scritte che si leggono su alcune carabine ad aria compressa che hanno già trovato gratuito alloggio nei Tribunali italiani e nelle caserme delle FF.OO.
E’ opportuno che facciamo il punto della situazione onde evitare che una disinformazione specifica, sia ancora causa di problemi giudiziari.
Il Decreto Ministeriale n.362 del 9.Agosto.2001 stabilisce che le armi ad aria o a gas compressi che siano dotati di un’energia cinetica inferiore ai 7,5 joule, non sono assimilabili alle armi vere e proprie essendo dotate di modesta capacità offensiva.
Ora, secondo il mio modesto avviso, tralasciando di commentare le varie illegittimità,la mancanza di dati tecnici certi e le antitesi che sono state realizzate e presenti nel D.L., appuriamo che lo stato ha disciplinato tale materia con specifici articoli. Vediamo in sintesi tale disciplinato:
· Art. 1 Le armi ad aria o a gas compressi....dotati di energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
· Art. 2 La produzione e l’importazione delle armi di cui all’art. 1 è subordinata alla preventiva verifica da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
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Inserito da ida il Lun, 2007-11-12 15:54

Anche se questo articolo vi apparirà avulso dal contesto generale, il mio primo amore è stato proprio la natura. Da buon esperto del sopralluogo e quindi da persona abituata a recepire eventi, fatti e situazioni diversi dal solito, vi propongo il seguente articolo che spero sia di vostro gradimento.
Per comprendere da subito cosa ne penso dell’equilibrio naturalistico, esprimo il giudizio che la natura nel suo complesso, può essere paragonata ad uno sgabello a tre piedi. Ad ognuno dei 3 piedi attribuisco:
- L’HABITAT;
- IL PRELIEVO;
- L’ALIMENTAZIONE.
Risulta semplice comprendere che se uno dei tre piedi cade, il sistema non può stare in piedi, non può reggersi, quindi o crolla o cerca equilibri innaturali.
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Inserito da ida il Mar, 2007-10-16 15:20

Da alcuni anni si è sviluppato un fenomeno di massa che si concretizza in un fortissimo interesse verso le scienze forensi. Tale fortissima domanda da parte dei media ha favorito lo sviluppo incontrollato di fiction, film, libri, dibattiti, articoli, stage, seminari, master e finanche specializzazioni universitarie. I grandiosi sviluppi che hanno generato tale evento, non possono che essere considerati, in linee generale, eventi positivi. Probabilmente, però, a causa della eccessiva speditezza degli eventi e della presenza di persone non dignitosamente esperte nelle materie forensi, si sono creati equivoci, leggende metropolitane e false aspettative che vanno individuate ed interpretate. Insomma è necessario un po’ di ordine culturale.
In Italia deputata alle investigazioni scientifiche, sin dalla sua costituzione, nei primi del 900, è stata la Polizia. Negli anni 60, anche i Carabinieri ebbero a formare loro strutture tecniche-scientifiche. L’Ufficio della Procura poteva e spesso delegava anche esperti privati per condurre sopralluoghi e indagini. Tutte queste figure hanno realizzato in questi decenni grandi progressi scientifici. In questi ultimi anni, poi, tali organi hanno utilizzato i media, specie l’arma dei Carabinieri, per una grandissima operazione mediatica che, non ci sono dubbi, ha prodotto risultati di gran lunga inaspettati. Tali operazioni d’immagine medianica, hanno originato anche una confusione scientifica, in quanto le fiction trasmesse, sono spesso confuse con la realtà a tal punto che ai gabinetti scientifici vengono posti quesiti che rasentano la fantascienza proprio come quelle proposte dai registi televisivi. Anche i tempi di chiusura di una indagine scientifica viene posta in brevissimi periodi che solo un regista po’ attuare. La realtà, la vera realtà è quasi all’opposto della fiction. Non a caso indagini come quello di Cogne, il duplice omicidio dei coniugi Greco di Mendicino, il duplice omicidio dei coniugi De Marco di Simeri Crichi, il brutale omicidio di Chiara Poggi, l’omicidio di Marta Russo, il brutale omicidio di Roberta Lanzino e cosi via hanno visto gli esperti entrare ed uscire dalla scena del crimine per molti mesi, dare con enfasi risultati giornalieri che poi si sono rivelati inconsistenti originando solo fantasie giornalistiche. Esiste la grave possibilità che i protocolli consolidati anche nel convegno del “sopralluogo Giudiziario” tenutosi a Lugano nel 1994 possano essere stravolti da questa corsa allo scoop, dall’ansia di individuare il colpevole grazie a indagini fantascientifiche e magari, involontariamente, crocifiggere qualcuno che poi risulterà estraneo grazie, non alle scienze forensi, ma alla indagine classica di polizia giudiziaria, che comunque non è seconda a nessuna.
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Inserito da ida il Lun, 2007-10-01 13:48
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
Risposta n. 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006
OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione
di munizionamento regolarmente detenuto.
Quesito.
Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n.482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata di aver omesso di denunciare all'Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.
Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l'orientamento che questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei termini che seguono.
Come è noto, l'art. 38 T.U.L.P.S. impone l'obbligo di denunciare all'autorità di P.S. le armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più precisamente, poi, l'art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere
denunciata all'autorità di P.S. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni. Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l'autorità di P.S. – in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica - nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a
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Inserito da ida il Gio, 2007-07-12 15:07