Risposta all’ articolo del Quotidiano

Ai nostri lettori proponiamo un articolo a firma della giornalista Papaleo del  “Quotidiano” la quale aveva raccolto sia le parole espresse dal presidente della Corte di Appello di Catanzaro in merito ai consulenti “fannulloni” e sia la chiusura di un’inchiesta prodotta dalla stessa Procura della Repubblica sullo stesso oggetto. A questo articolo abbiamo redatto in merito con un ulteriore articolo a firma congiunta dello scrivente in qualità di presidente dell’ANEB (Associazione Nazionale Esperti Balistici) e del Prof. Luciano Romito Presidente dell’AISV (Associazione Italiana Scienze della Voce)  e tra l’altro Coordinatore Nazionale Gruppo di Fonetica Forense.
Questa occasione ci ha quindi dato, l’opportunità di far conoscere ai lettori un reale problema inerente le scienze forensi e i Tribunali italiani che è molto spesso sottaciuto.

Qui sotto potete trovare il nostro articolo di risposta pubblicato il 10/03/2012 sul Quotidiano (in formato testo e immagine) e infine il primo articolo pubblicato sul Quotidiano (in formato immagine)

“Giustizia lumaca, CTU fannulloni”

Questo è il titolo di un bell’articolo a firma della giornalista Stefania Papaleo del “Quotidiano” che ha raccolto il grido di allarme del presidente della Corte d’appello di Catanzaro il dott. Gianfranco Migliaccio. Il sostituto procuratore Carlo Villani della Procura della Repubblica di Catanzaro da parte sua, avrebbe già chiuso una indagine appunto nei confronti di tali “fannulloni”.
È necessario, per una corretta informazione, rendere edotti i lettori sulla complessità della situazione ribadendo e sottolineando alcuni punti critici nell’espletamento di una consulenza o Perizia. Sia in ambito Civile che Penale la nomina dei consulenti o periti avviene in base all’art. 221 C.P.P. che prevede che sia il giudice a nominare il perito “scegliendo tra gli iscritti negli appositi albi o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina”. L’art. 67 disp.att. dello stesso codice prevede poi la possibilità di nomina anche di un esperto non iscritto negli albi.
Tale normativa ribadisce e specifica il principio generale, valido anche per altri rami del diritto, della piena libertà di scelta da parte del giudice (nella sua veste di Perito Peritorum o esperto degli esperti) nella nomina dei suoi ausiliari, essendo ben comprensibile la “ratio” sottintesa che è quella di assicurare imparzialità e competenza formale e sostanziale, non escluse valutazioni di ragioni di opportunità, nell’attività giurisdizionale.
Ne consegue che sussistendo assoluta discrezionalità da parte del giudice nella nomina del perito, viene esclusa ogni legittimazione per i terzi estranei al processo di esprimere giudizi sulle nomine peritali. Inoltre la prassi peritale porta a confondere, nella nomina, l’esperienza con la competenza (si veda ad esempio nomine di ingegneri in casi di analisi su voce ecc. o di informatici in casi di analisi balistiche).
Senza voler entrare nel merito di quale siano gli elementi che inducono il giudice a rivolgersi a l’uno e non all’altro, oppure di stabilire quale sia in particolare la “specifica disciplina”, può succedere di trovarsi di fronte ad un esperto che poi si scopre essere inaffidabile sia professionalmente che scientificamente.
Ovviamente ciò accade in ogni ambito scientifico, anche se, per la nostra esperienza, solo in questo caso si riscontra una certa ‘reiterazione’, si vedano ad esempio casi eclatanti nazionali in cui periti riconosciuti colpevoli di imperizia o di plagio continuano a rappresentare la figura scientifica di riferimento di una procura o di un Tribunale (in un importante caso il perito in questione presentava la stessa relazione peritale costituita dalle stesse misure e dalle stesse conclusioni in casi e Tribunale differenti), o si vedano alcune trasmissioni televisive che grazie ad inesattezze scientifiche di alcuni esperti forensi invece di offrire un servizio pubblico non fanno altro che screditare le scienze forensi.
Un problema aggiuntivo ma di non poco conto che affligge il sistema è l’onorario riconosciuto ai periti. Secondo le tabelle ministeriali l’onorario previsto riconosce 4 euro lorde l’ora. Il ritardo nelle consegne spesso viene causato proprio dal fatto che ‘non conviene finire il lavoro subito’; inoltre spesso gli onorari vengono ridotti senza alcun motivo dai giudici, e gli stessi vengono erogati con un ritardo minimo di due anni. Il mondo privato invece riconosce la professionalità anche economicamente, la scelta del CTP avviene sulla base della comprovata competenza scientifica causando quindi di fatto una grande disparità nel processo dove si evidenziano esperti competenti e ben pagati tra le file della difesa e apprendisti e pseudo-esperti nominati come CTU o Periti dalle istituzioni statali.
A firma di:

Sandro Lopez presidente dell’ANEB Associazione Nazionale Esperti Balistici.
Luciano Romito presidente dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce e Coordinatore Nazionale del Gruppo di Fonetica Forense.

 primo articolo pubblicato il 10/03/2012

Secondo articolo di risposta pubblicato il 13/03/2012

 

 

 

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